Statuto

Allegato ” B ” all’atto Rep./Racc. n.ri 2.350 / 1.472 

Statuto

CAPO I

Costituzione – Sede – Durata – Scopo – Patrimonio

Art. 1) Denominazione

Con atto del 16 settembre 2021 è stata costituita una fonda­zione denominata “Fondazione Il Fatto Quotidiano ETS”.

La Fondazione ha acquisito la personalità giuridica di dirit­to privato in data 21 ottobre 2021, a seguito dell’iscrizio­ne nel Registro delle Persone Giuridi­che tenuto dalla Prefet­tura di Roma.

La Fondazione persegue i propri scopi con tutte le modalità consentite dalla sua natura giuridica ed opera secondo crite­ri di corretta amministrazione e trasparenza, nel rispetto del principio di economicità della gestione, dotandosi di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla propria natura e dimensione.

La Fondazione è regolata da questo Statuto e, per quanto ivi non disposto, dal codi­ce civile e dal D.Lgs. 117/2017 (Codi­ce del Terzo Settore).

Art. 2) Sede – Durata

La Fondazione ha sede nel Comune di Roma.

Il mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune non comporta alcuna modifica Statutaria.

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 3) Finalità, scopo e attività

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civi­che, solidaristiche e di utilità sociale.

Lo scopo della Fondazione è quello di migliorare la condizio­ne degli individui più fragili e vulnerabili all’interno del­la società civile mediante ogni azione, effettuata diretta­mente e/o tramite altri enti e soggetti pubblici e/o priva­ti, che possa eliminare le condizioni di discriminazione, di violenza e abusi favorendo la diffusione e incremento dell’i­struzione, dell’inclusione, della solidarietà e della cultu­ra.

L’ente persegue tale scopo mediante lo svolgimento, in via e­sclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

– beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di ali­menti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o ser­vizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di in­teresse generale a norma dell’articolo 5 del Codice del Ter­zo Settore;

– interventi e servizi sociali ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modifi­cazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla leg­ge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

– educazione, istruzione e formazione professionale, ai sen­si della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modifica­zioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

– formazione universitaria e post-universitaria;

– organizzazione e gestione di attività culturali, artisti­che o ricreative di interesse sociale, incluse attività, an­che editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore;

– formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e for­mativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

– accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migran­ti;

– promozione della cultura della legalità;

– promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici e promozione delle pari opportunità;

-interventi finalizzati alla salvaguardia del e al migliora­mento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzo accorta e razionale delle risorse naturali.

Art. 4) Attività diverse – Attività strumentali, accessorie e connesse

Al fine di procurare i mezzi necessari per il perseguimento degli scopi istituzionali, e pertanto in via strumentale a questi, la Fondazione può svolgere anche le seguenti atti­vità diverse, che dovranno essere secondarie rispetto a quel­le di in­teresse generale di cui al precedente articolo:

– promozione della raccolta di fondi privati e pubblici, del­la richiesta di contributi privati e pubblici locali, nazio­nali, europei ed internazionali da destinare al patrimonio di gestione;

– promozione e organizzazione di convegni, seminari, work­shop e più in genera­le eventi per la comunicazione e la dif­fusione della cultura, dei temi e dei principi che caratte­rizzano ed indirizzano lo scopo della Fondazione, in ambiti nazionali ed internazionali;

– stipula dei contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici e privati;

– amministrazione e gestione di beni mobili ed immobili di cui abbia la proprietà, il possesso o la disponibilità in ge­nere;

– sostegno allo svolgimento di attività di formazione, ricer­ca e trasferimento tecnologico;

– sostegno ed assistenza ad enti pubblici e privati negli am­biti connessi alle finalità ed agli sco­pi fondativi;

– promozione e/o gestione, direttamente o per conto terzi, di una rivista aderente alle finalità della Fondazione.

Art. 5) Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal:
– “Fondo di Dotazione”, indisponibile a garanzia di terzi;

– “Fondo di Gestione”.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, so­lidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione amministra il proprio patrimonio osservando criteri prudenziali di rischio e di economicità in modo da conservarne il valore nel tempo.

Art. 6) Fondo di Dotazione

Il Fondo di Dotazione, indisponibile a garanzia di terzi, è inizialmente costituito dal conferimen­to in denaro effettua­to dai Fondato­ri con apporto patrimoniale in sede di costitu­zione, pari a complessivi Euro 320.000 (trecentoventimila).

Tale Fondo potrà essere incrementato:

– dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;

– dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del fondo di dotazione;

– dalla parte di rendite che, con decisione del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il Fon­do di Dotazione;

– dalle quote delle elargizioni al fondo di gestione nei li­miti minimi previsti al successivo art. 7;

– da contributi attribuiti al fondo di dotazione dall’Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;

– dalla quota di avanzo di esercizio ad esso destinato dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bi­lancio d’esercizio.

Art. 7) Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito dal confe­rimento in denaro effettuato dai Fonda­tori in sede di costi­tuzione.

Tale Fondo potrà essere incrementato:

– da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti pubblici e privati, non e­spressamente destinati al Fondo di Dotazione;

– da eventuali altri contributi, elargizioni, oblazioni ed e­rogazioni che pervengano alla Fondazione dai Fondatori o dai Partecipanti a qualsiasi titolo, senza espressa destinazione ad incremento del fondo di dotazione, nella misura: del 75% (settantacinque per cento) al richiamato fondo di gestione e per il restante 25% (venticin­que per cento) ad incrementare il fondo di dotazione;

– dalla quota di avanzo di esercizio in ogni caso non infe­riore al 75% (settantacinque per cento) del suo ammontare.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realiz­zazione dei suoi scopi.

Art. 8) Raccolta fondi e ricezione finanziamenti

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fi­ne di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L’attività di raccolta fondi può essere svolta anche median­te sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o l’e­ro­gazione di beni o servizi di modico valore, impiegando ri­sor­se proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttez­za nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

La Fondazione può ricevere finanziamenti, con diritto per il soggetto finanziatore, alla restituzione del capitale finan­ziato, alle seguenti condizioni:

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in for­ma scritta; qualora il contratto non sia redatto in forma scrit­ta, l’erogazione si intende effettuata a titolo di ap­porto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha ef­fettua­to l’erogazione;

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interes­se non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dal­la normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale; qualora il tasso di interesse sia pattuito in misura superio­re al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile, dimi­nuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si in­tende determinato in misura pari al tasso massimo prescrit­to dalla normativa applicabile, diminuito di un punto percen­tua­le.

Art. 9) Irripetibilità di apporti e versamenti

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in al­cun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione, né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l’apporto o il versamento a fa­vore della Fondazione.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal partecipante o da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all’organizzazione o all’attività della Fonda­zione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo Statuto e dalla normativa applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del partecipante o del soggetto che abbia effettuato l’apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a ti­tolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art. 10) Divieto di distribuzione

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avan­zi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fonda­tori, partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministrato­ri e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento individua­le del rapporto in­tercorso con la Fondazione.

Art. 11) Volontari e lavoratori dipendenti

La Fondazione può avvalersi di volontari e lavoratori dipen­denti.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svol­ge, in modo occasionale, attività in favore della Fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capa­cità per promuovere risposte ai bisogni di quest’ultima in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà e del bene comune.

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese ef­fettivamente sostenute e documentate per l’attività presta­ta, entro limiti massimi ed a condizioni preventivamente sta­biliti dalla Fondazione stessa.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi for­ma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dalla Fondazione.

La Fondazione assicura i volontari occasionali contro gli in­fortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’atti­vità di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. La Fondazione iscrive i volontari in un appo­sito registro.

Il lavoratore dipendente è colui che, in virtù di un contrat­to, si impegna, in cambio di una retribuzione, a prestare il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sot­to la direzione della Fondazione.

Ai lavoratori dipendenti della Fondazione è riservato un trattamento economico e normativo non inferiore a quello pre­visto dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del D.Lgs n. 81/2015.

CAPO II

Membri e Organi della Fondazione

Art. 12) Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

–     Fondatori;

–     Partecipanti.

Art. 13) Fondatori

Sono Fondatori le persone giuridiche e fisiche che hanno sot­toscritto l’atto costitutivo e contribuito alla dotazione del patrimonio in sede di costituzione e precisamente:

1) la “SOCIETÀ EDITORIALE IL FATTO S.P.A.”, con sede in Ro­ma, Via Di Sant’Erasmo n. 2, codice fiscale e numero di i­scrizione al Registro delle Imprese di Roma 10460121006;

2) MONTEVERDI Cinzia, nata a Viareggio (LU) il 30 gennaio 1973;

3) TRAVAGLIO Marco, nato a Torino il 13 ottobre 1964.

Art. 14) Partecipanti

Possono essere ammessi come Partecipanti le persone fi­siche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condivi­dendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla so­pravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabili­ta, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ov­vero con un’attività, anche professionale, di particolare ri­lievo o con l’apporto di beni materiali o immateriali.

L’ammissione del Partecipante avviene con delibera del Consi­glio di Amministrazione, su domanda dell’interessato.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione è stata regolarmente eseguita.

Art. 15) Prerogative dei Partecipanti alla Fondazione

I Partecipanti possono, con modalità non recanti pregiudizio alle attività della Fondazione, accedere alle attività per loro organizzate dalla Fondazione e comunque ai locali ed al­le strutture funzionali alla medesima.

Art. 16) Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione as­sunta con la maggioranza dei consiglieri di cui al successi­vo art. 19, l’esclusione dei Partecipanti per grave e/o rei­terato inadempimento degli obbli­ghi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tas­sativa:

a) inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribu­zioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;

b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli organi e gli altri membri della Fondazione;

c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luo­go anche per i seguenti motivi:

–     estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

–     apertura di procedure di liquidazione o di devoluzione;

–     fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali an­che stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fon­dazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbli­gazioni assunte, anche per l’esercizio nel quale il recesso produce effetto.

I Fondatori possono recedere dalla Fondazione.

Art. 17) Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

–     il Consiglio di Amministrazione;

–     il Presidente ed il Vice Presidente;

–     il Segretario Generale;

–     il Comitato di indirizzo Scientifico;

–     l’Organo di Controllo e di Revisione.

Tutte le cariche sono gratuite ad eccezione di quella di com­ponente dell’Organo di Controllo e di Revisione e, ove stabi­lito dal Consiglio di Amministrazione, di quella di Segreta­rio Generale, salvo in ogni caso il rimborso delle spese so­stenute e documentate.

Art. 18) Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto:

–     dai consiglieri nominati dai Fondatori, in un numero pari a tre, sei, nove, dodici o quindici membri. Ciascun Fon­datore ha diritto a nominare un numero eguale di consiglie­ri.

Il numero di consiglieri riservati alla nomina dei Fondatori è determinato dai Fondatori medesimi a maggioranza, calcola­ta per teste;

–     dai consiglieri nominati dai Partecipanti. Ogni Parte­cipante ha diritto a nominare un consigliere.

In ogni caso, il numero dei consiglieri nominati dai Parteci­panti non può essere superiore alla metà (arroton­data per di­fetto) di quello dei consiglieri nominati dai Fondatori. Qua­lora tale limite non possa essere rispettato mediante una no­mina individuale da parte di ciascun Partecipante, i consi­glieri ad essi riservati saranno nominati a maggioranza dei Partecipanti, calcolata per teste.

Non possono essere nominati amministratori coloro che abbia­no rivestito, nei 5 anni precedenti la nomina, cariche all’interno di partiti politici o in organizzazioni sindaca­li, né coloro che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 2382 cod. civ.

Gli amministratori devono risultare in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

(I) non devono essere stati assoggettati a misure di preven­zione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della leg­ge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei con­fronti di persone pericolose per la sicurezza e per la pub­blica moralità), della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposi­zioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, an­che straniere) o della legge 13 settembre 1982, n. 646 (Di­sposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alla L. n. 1423/1956, alla L. n. 57/1962, alla L. n. 575/2965. Istituzione di una commis­sione parlamentare sul fenomeno della mafia), salvi gli ef­fetti della riabilitazione;

(II) non devono essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, o aver patteggiato una pena detentiva, salvi gli effetti della riabilitazione (a) per uno dei reati previ­sti dalla normativa speciale che regola i settori dell’edito­ria, dell’assicurazione, il settore finanziario, del credi­to, dei valori mobiliari e dei mercati mobiliari nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni; (b) per uno dei delitti previ­sti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare); (c) per un qualunque reato non colposo perseguibile d’ufficio, con applicazione della pena alla reclusione per un tempo non in­feriore a un anno;

(III) non deve esser stato emesso nei loro confronti un de­creto che disponga il giudizio o un decreto che disponga il giudizio immediato in relazione a delitti di criminalità or­ganizzata e reati contro la pubblica amministrazione, senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva.

L’amministratore, in relazione al quale dovessero venire me­no i requisiti statutari o di legge nel corso del mandato, deve darne immediatamente comunicazione al Consiglio di Ammi­nistrazione. Il Consiglio di Amministrazione verifica nella prima riunione utile e comunque entro 15 giorni la mancanza dei requisiti. Nel caso in cui la verifica sia positiva, l’amministratore decade dalla carica.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi, sino all’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

Ogni amministratore può essere revocato da chi lo ha nomina­to. Il Consiglio di Amministrazione ha il dovere di informa­re i Fondatori, i Partecipanti e l’organo di controllo di gravi inadempimenti posti in essere da un amministratore. I Fondatori, con decisione assunta a maggioranza calcolata per teste, possono revocare per giusta causa l’amministratore, anche se nominato dai Partecipanti.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che senza giusti­ficato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più Consiglie­ri, si deve provvedere alla sostituzione nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma. Il sostituto così nomina­to resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consi­glio di Amministrazione.

Qualora il numero dei consiglieri sia inferiore a tre il Con­siglio si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’ammi­nistrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, provvede a:

– programmare l’attività nel rispetto del principio di econo­micità;

–     deliberare il consuntivo annuale, il bilancio preventi­vo annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria al consuntivo annuale;

–     deliberare sull’accettazione di elargizioni, donazio­ni, legati, eredità e lasciti nonché sull’acquisto e la ven­dita di immobili e sulla destinazione degli stes­si ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limi­ti di cui al pre­sente Statuto;

–     approvare il programma per la raccolta fondi;

–     determinare i criteri in base ai quali i soggetti di cui all’art. 14 possono divenire Partecipanti e procedere al­la relativa ammissione ed esclusione;

–     individuare le aree di attività della Fondazione;

–     deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali, Fondazioni o Associazioni;

–     eventualmente, nominare il Segretario Generale della Fondazione determinandone i compiti, durata, natura dell’in­carico ed eventuale compenso;

–     eleggere, nel proprio seno, il Presidente della Fonda­zione;

–     nominare i componenti del Comitato di indirizzo Scien­tifico;

–     deliberare, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, le modifiche dello Statuto;

–     conferire incarichi speciali a singoli Consiglieri, an­che con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;

–     assumere e licenziare il personale dipendente determi­nandone l’inquadramento giuridico e il trattamento economico;

–     deliberare, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, lo scioglimento dell’Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto;

–     adottare eventuali regolamenti per il funzionamento della Fondazione;

–     svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Qualora ne ravvisi l’opportunità, il Consiglio di Amministra­zione può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti oppure ad un Comitato Esecutivo composto da tre membri, tra cui il Presidente. Il Consiglio di Ammini­strazione può sempre impartire direttive agli organi delega­ti e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. I dele­gati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e all’Organo di controllo, con periodicità almeno trimestrale, in merito alle funzioni ad essi delegate.

Art. 19) Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgen­za, almeno ventiquattro ore prima.

L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente in­dicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un’ora di distanza da que­sta.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Tanto in prima quanto in seconda convocazione la riunione è valida purché sia presente la mag­gioranza dei membri nominati dai Fondatori.

In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

È ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l’utilizzo di mezzi di telecomunicazione a condizione:

– che sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della vo­tazione;

– che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi che debbono essere oggetto di verbalizzazione;

– che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tem­po reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, con possibilità di visiona­re, ricevere o trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

Le deliberazioni sono adottate validamente con il voto favo­revole della maggioranza dei membri nominati dai Fondatori, salvo che non sia previsto un quorum più elevato dal presen­te Statuto.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio dovranno essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro verbali e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Verbalizzan­te.

I consiglieri hanno l’obbligo di dare notizia agli altri con­siglieri e all’organo di controllo di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata ope­razione della Fondazione, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata; se si tratta di organo delegato, de­ve altresì astenersi dal compiere l’operazione, investendo della stessa l’organo collegiale.

Art. 20) Il Presidente e il Vice Presidente

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consi­glio di Amministrazione ed è scelto, così come il Vice Presi­dente, dai Fondatori tra i consiglieri da essi nominati.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi auto­rità ammini­strativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Il Presiden­te esercita tutti i poteri di iniziativa necessa­ri per il buon funzionamento amministrativo e gestionale del­la Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, I­stituzioni e Imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e so­stegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 21) Il Segretario Generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario Generale, stabilendone la natura, l’oggetto, la durata dell’incarico e l’eventuale compenso.

Il Segretario Generale, se nominato, è responsabile operati­vo della Fonda­zione.

Egli, in particolare:

– provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa del­la Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessa­ri per la loro concreta attuazione;

– propone al Consiglio di Amministrazione l’adozione di rego­lamenti per il funzionamento della Fondazione;

– dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deli­berazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente.

Il Segretario Generale partecipa, senza diritto di voto se non è consigliere, alle riunioni del Consiglio di Amministra­zione.

In mancanza del Segretario Generale, i relativi compiti spet­tano al Presidente della Fondazione.

Art. 22) Il Comitato di Indirizzo Scientifico

Il Comitato  è organo consultivo della Fondazione ed è compo­sto da un numero variabile di membri, scelti e no­minati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisi­che e giuri­diche, enti, ed istituzioni italiane e straniere particolar­mente qualificate, di riconosciuto prestigio, e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione. Ai componenti del Comitato si applica, in quanto compatibi­le, l’art. 2382 del codice civile.

Il Comitato  svolge, in collaborazione con il Con­siglio di Amministrazione e il Segretario Generale della Fon­dazione se nominato, una funzione tecnico-consultiva in meri­to al pro­gramma annuale delle iniziative e ad ogni altra que­stione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne ri­chieda e­spressamente il parere per definire gli aspetti cultura­li-scientifici-sociali ed umanitari delle singole manifesta­zioni di rilevante importanza.

I membri del Comitato durano in carica tre anni e possono es­sere riconfermati. L’incarico può cessare per dimissioni, in­compatibilità o revoca deliberata dal Consiglio di Ammini­strazione con le maggioranze ordinarie.

Il Comitato è presieduto e si riunisce su convo­cazione del Presidente della Fondazione.

Alle riunioni del Comitato  partecipa, senza di­ritto di vo­to, il Segretario Generale.

Art. 23) Organo di Controllo e Revisione

I Fondatori nominano l’Organo di Controllo. Nei casi previ­sti dalla legge i Fondatori possono nominare un Revisore le­gale dei conti iscritto nell’apposito registro.

L’Organo di Controllo può essere:

–     monocratico, nominato dalla maggioranza dei Fondatori, calcolata per teste; o

–     collegiale, composto da tre membri, ciascuno nominato da un Fondatore. In tal caso, i Fondatori provvedono a nomi­nare il Presidente dell’organo di controllo con decisione as­sunta a maggioranza, calcolata per teste.

I componenti dell’Organo di Controllo sono scel­ti tra perso­ne iscritte nel Registro dei Revisori Legali.

I Fondatori determinano all’atto della nomina il compenso an­nuale dei componenti l’Organo di Controllo, per tutta la du­rata del loro incarico.

I membri dell’Organo di Controllo rimangono in carica per tre esercizi e possono essere rieletti. Possono essere revo­cati, solo per giusta causa, dai Fondatori.

Le dimissioni dei componenti l’Organo di Controllo sono vali­de solo se presentate in forma scritta e producono effetto dalla data di ricevimento presso la Fondazione.

Il componente dell’organo collegiale che, senza giustificato motivo, non partecipi a due riunioni consecutive del Colle­gio, decade dall’ufficio.

Ai componenti dell’Organo di Controllo si appli­ca l’articolo 2399 del codice civile.

Se nel corso del mandato viene a mancare un componente dell’organo di controllo, i Fondatori devono provvedere alla sostituzione secondo le modalità prescritte dallo statuto per la nomina. Nel caso di organo collegiale, i nuovi nomina­ti restano in carica fino alla scadenza del Collegio.

L’Organo di Controllo:

– vigila sull’osservanza della legge, dello statuto, di even­tuali regolamenti interni e sul ri­spetto dei principi di cor­retta amministrazione;

– vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, ammini­strativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

– vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;

– monitora l’osservanza delle finalità civiche, solidaristi­che e di utilità sociale della Fondazione;

– esercita il monitoraggio dell’osservanza delle finalità ci­viche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Co­dice del Terzo Settore;

– attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in con­formità alle linee guida di cui all’articolo 14 del Codice del Terzo Settore;

– riferisce ai Fondatori e ai Partecipanti su fatti che co­stituiscono gravi irregolarità nella gestione;

– esercita la revisione legale dei conti ed effettua verifi­che di cassa, salvo nel caso in cui sia nominato il Revisore legale dei conti;

– esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto con­suntivo, redigendo apposita relazione sul conto consuntivo;

– può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente se l’organo è collegiale, ad atti di ispezione e di control­lo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati af­fari.

L’Organo di Controllo è tenuto a presentare una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione contestualmente alla discus­sione del bilancio consuntivo.

I membri dell’Organo di Controllo sono tenuti all’osservanza del segreto d’ufficio nei confronti di qual­siasi persona.

L’incarico di membro dell’Organo di Controllo è incompatibi­le con ogni altro incarico nell’ambito della Fondazione.

I componenti l’Organo di Controllo hanno il dovere di assi­stere alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. I membri che non assistono, senza giusti­ficato motivo, a due adunanze consecutive del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo decadono dall’inca­rico.

Qualora l’Organo di Controllo sia pluripersonale esso si riu­nisce nella sede della Fondazione. Il Collegio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti l’Organo e delibera a maggioranza dei presenti. Di ciascuna adunanza, decisione o accertamento è riportato apposito ver­bale nel Libro delle adunanze delle decisioni dell’Organo di Controllo. È ammessa la possibilità che le riunioni del Col­legio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a con­dizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito seguire la discussione ed interve­nire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affron­tati.

CAPO III

Esercizio Finanziario e Scioglimento

Art. 24) Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 25) Gestione Finanziaria

Entro il termine dell’esercizio finanziario il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo ed entro il 30 giugno successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso, en­trambi predisposti dal Direttore Generale o, in mancanza, dal Presidente della Fondazione. Qualora particolari esigen­ze lo richiedano, l’approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 settembre. Copia del bilancio di esercizio, uni­tamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redat­to e depositato secondo la normativa vigente.

È vietata qualsiasi forma di distribuzione indiret­ta di avan­zi di gestione.

Gli eventuali avanzi di gestione devono essere, obbligatoria­mente, reinvestiti nelle attività istituzionali.

Art. 26) Scioglimento della Fondazione

Lo scioglimento della Fondazione avviene per delibera del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazio­ne, il suo patrimonio è devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, che nominerà uno o più liquidatori, de­terminandone i poteri, ad altri enti del Terzo settore, pre­vio parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45 del Codice del Terzo Settore.

Art. 27) Clausola compromissoria

Qualunque controversia insorga tra gli Organi della Fondazio­ne o tra i membri degli Organi della Fondazione e la Fonda­zione, in dipendenza dell’esecuzione o inter­pretazione dello Statuto o della normativa applicabile e possa formare ogget­to di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Colle­gio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un ar­bitrato rituale. La disciplina dell’arbitrato è quella risul­tante dal Regolamento della Camera Arbitrale i­stituita pres­so la Camera di Commercio di Roma.

L’arbitrato si svolge nel Comune di Roma. Le spese dell’arbi­trato seguono la soccombenza.

Art. 28) Norma di Rinvio

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nel Codice del Terzo Settore.