Allegato ” B ” all’atto Rep./Racc. n.ri 2.350 / 1.472
Statuto
CAPO I
Costituzione – Sede – Durata – Scopo – Patrimonio
Art. 1) Denominazione
Con atto del 16 settembre 2021 è stata costituita una fondazione denominata “Fondazione Il Fatto Quotidiano ETS”.
La Fondazione ha acquisito la personalità giuridica di diritto privato in data 21 ottobre 2021, a seguito dell’iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura di Roma.
La Fondazione persegue i propri scopi con tutte le modalità consentite dalla sua natura giuridica ed opera secondo criteri di corretta amministrazione e trasparenza, nel rispetto del principio di economicità della gestione, dotandosi di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla propria natura e dimensione.
La Fondazione è regolata da questo Statuto e, per quanto ivi non disposto, dal codice civile e dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).
Art. 2) Sede – Durata
La Fondazione ha sede nel Comune di Roma.
Il mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune non comporta alcuna modifica Statutaria.
La Fondazione ha durata illimitata.
Art. 3) Finalità, scopo e attività
La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Lo scopo della Fondazione è quello di migliorare la condizione degli individui più fragili e vulnerabili all’interno della società civile mediante ogni azione, effettuata direttamente e/o tramite altri enti e soggetti pubblici e/o privati, che possa eliminare le condizioni di discriminazione, di violenza e abusi favorendo la diffusione e incremento dell’istruzione, dell’inclusione, della solidarietà e della cultura.
L’ente persegue tale scopo mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:
– beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell’articolo 5 del Codice del Terzo Settore;
– interventi e servizi sociali ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
– educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
– formazione universitaria e post-universitaria;
– organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore;
– formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
– accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
– promozione della cultura della legalità;
– promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici e promozione delle pari opportunità;
-interventi finalizzati alla salvaguardia del e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzo accorta e razionale delle risorse naturali.
Art. 4) Attività diverse – Attività strumentali, accessorie e connesse
Al fine di procurare i mezzi necessari per il perseguimento degli scopi istituzionali, e pertanto in via strumentale a questi, la Fondazione può svolgere anche le seguenti attività diverse, che dovranno essere secondarie rispetto a quelle di interesse generale di cui al precedente articolo:
– promozione della raccolta di fondi privati e pubblici, della richiesta di contributi privati e pubblici locali, nazionali, europei ed internazionali da destinare al patrimonio di gestione;
– promozione e organizzazione di convegni, seminari, workshop e più in generale eventi per la comunicazione e la diffusione della cultura, dei temi e dei principi che caratterizzano ed indirizzano lo scopo della Fondazione, in ambiti nazionali ed internazionali;
– stipula dei contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici e privati;
– amministrazione e gestione di beni mobili ed immobili di cui abbia la proprietà, il possesso o la disponibilità in genere;
– sostegno allo svolgimento di attività di formazione, ricerca e trasferimento tecnologico;
– sostegno ed assistenza ad enti pubblici e privati negli ambiti connessi alle finalità ed agli scopi fondativi;
– promozione e/o gestione, direttamente o per conto terzi, di una rivista aderente alle finalità della Fondazione.
Art. 5) Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è costituito dal:
– “Fondo di Dotazione”, indisponibile a garanzia di terzi;
– “Fondo di Gestione”.
Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
La Fondazione amministra il proprio patrimonio osservando criteri prudenziali di rischio e di economicità in modo da conservarne il valore nel tempo.
Art. 6) Fondo di Dotazione
Il Fondo di Dotazione, indisponibile a garanzia di terzi, è inizialmente costituito dal conferimento in denaro effettuato dai Fondatori con apporto patrimoniale in sede di costituzione, pari a complessivi Euro 320.000 (trecentoventimila).
Tale Fondo potrà essere incrementato:
– dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
– dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del fondo di dotazione;
– dalla parte di rendite che, con decisione del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il Fondo di Dotazione;
– dalle quote delle elargizioni al fondo di gestione nei limiti minimi previsti al successivo art. 7;
– da contributi attribuiti al fondo di dotazione dall’Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
– dalla quota di avanzo di esercizio ad esso destinato dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio d’esercizio.
Art. 7) Fondo di Gestione
Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito dal conferimento in denaro effettuato dai Fondatori in sede di costituzione.
Tale Fondo potrà essere incrementato:
– da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti pubblici e privati, non espressamente destinati al Fondo di Dotazione;
– da eventuali altri contributi, elargizioni, oblazioni ed erogazioni che pervengano alla Fondazione dai Fondatori o dai Partecipanti a qualsiasi titolo, senza espressa destinazione ad incremento del fondo di dotazione, nella misura: del 75% (settantacinque per cento) al richiamato fondo di gestione e per il restante 25% (venticinque per cento) ad incrementare il fondo di dotazione;
– dalla quota di avanzo di esercizio in ogni caso non inferiore al 75% (settantacinque per cento) del suo ammontare.
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
Art. 8) Raccolta fondi e ricezione finanziamenti
La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
L’attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o l’erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
La Fondazione può ricevere finanziamenti, con diritto per il soggetto finanziatore, alla restituzione del capitale finanziato, alle seguenti condizioni:
a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; qualora il contratto non sia redatto in forma scritta, l’erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l’erogazione;
b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale; qualora il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale.
Art. 9) Irripetibilità di apporti e versamenti
Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione, né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l’apporto o il versamento a favore della Fondazione.
Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal partecipante o da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all’organizzazione o all’attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo Statuto e dalla normativa applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del partecipante o del soggetto che abbia effettuato l’apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.
Art. 10) Divieto di distribuzione
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento individuale del rapporto intercorso con la Fondazione.
Art. 11) Volontari e lavoratori dipendenti
La Fondazione può avvalersi di volontari e lavoratori dipendenti.
Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge, in modo occasionale, attività in favore della Fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni di quest’ultima in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà e del bene comune.
Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi ed a condizioni preventivamente stabiliti dalla Fondazione stessa.
La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dalla Fondazione.
La Fondazione assicura i volontari occasionali contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. La Fondazione iscrive i volontari in un apposito registro.
Il lavoratore dipendente è colui che, in virtù di un contratto, si impegna, in cambio di una retribuzione, a prestare il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione della Fondazione.
Ai lavoratori dipendenti della Fondazione è riservato un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del D.Lgs n. 81/2015.
CAPO II
Membri e Organi della Fondazione
Art. 12) Membri della Fondazione
I membri della Fondazione si dividono in:
– Fondatori;
– Partecipanti.
Art. 13) Fondatori
Sono Fondatori le persone giuridiche e fisiche che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e contribuito alla dotazione del patrimonio in sede di costituzione e precisamente:
1) la “SOCIETÀ EDITORIALE IL FATTO S.P.A.”, con sede in Roma, Via Di Sant’Erasmo n. 2, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 10460121006;
2) MONTEVERDI Cinzia, nata a Viareggio (LU) il 30 gennaio 1973;
3) TRAVAGLIO Marco, nato a Torino il 13 ottobre 1964.
Art. 14) Partecipanti
Possono essere ammessi come Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con un’attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’apporto di beni materiali o immateriali.
L’ammissione del Partecipante avviene con delibera del Consiglio di Amministrazione, su domanda dell’interessato.
La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione è stata regolarmente eseguita.
Art. 15) Prerogative dei Partecipanti alla Fondazione
I Partecipanti possono, con modalità non recanti pregiudizio alle attività della Fondazione, accedere alle attività per loro organizzate dalla Fondazione e comunque ai locali ed alle strutture funzionali alla medesima.
Art. 16) Esclusione e recesso
Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con la maggioranza dei consiglieri di cui al successivo art. 19, l’esclusione dei Partecipanti per grave e/o reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
a) inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli organi e gli altri membri della Fondazione;
c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
– estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
– apertura di procedure di liquidazione o di devoluzione;
– fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte, anche per l’esercizio nel quale il recesso produce effetto.
I Fondatori possono recedere dalla Fondazione.
Art. 17) Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
– il Consiglio di Amministrazione;
– il Presidente ed il Vice Presidente;
– il Segretario Generale;
– il Comitato di indirizzo Scientifico;
– l’Organo di Controllo e di Revisione.
Tutte le cariche sono gratuite ad eccezione di quella di componente dell’Organo di Controllo e di Revisione e, ove stabilito dal Consiglio di Amministrazione, di quella di Segretario Generale, salvo in ogni caso il rimborso delle spese sostenute e documentate.
Art. 18) Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto:
– dai consiglieri nominati dai Fondatori, in un numero pari a tre, sei, nove, dodici o quindici membri. Ciascun Fondatore ha diritto a nominare un numero eguale di consiglieri.
Il numero di consiglieri riservati alla nomina dei Fondatori è determinato dai Fondatori medesimi a maggioranza, calcolata per teste;
– dai consiglieri nominati dai Partecipanti. Ogni Partecipante ha diritto a nominare un consigliere.
In ogni caso, il numero dei consiglieri nominati dai Partecipanti non può essere superiore alla metà (arrotondata per difetto) di quello dei consiglieri nominati dai Fondatori. Qualora tale limite non possa essere rispettato mediante una nomina individuale da parte di ciascun Partecipante, i consiglieri ad essi riservati saranno nominati a maggioranza dei Partecipanti, calcolata per teste.
Non possono essere nominati amministratori coloro che abbiano rivestito, nei 5 anni precedenti la nomina, cariche all’interno di partiti politici o in organizzazioni sindacali, né coloro che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 2382 cod. civ.
Gli amministratori devono risultare in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:
(I) non devono essere stati assoggettati a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti di persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) o della legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alla L. n. 1423/1956, alla L. n. 57/1962, alla L. n. 575/2965. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia), salvi gli effetti della riabilitazione;
(II) non devono essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, o aver patteggiato una pena detentiva, salvi gli effetti della riabilitazione (a) per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola i settori dell’editoria, dell’assicurazione, il settore finanziario, del credito, dei valori mobiliari e dei mercati mobiliari nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni; (b) per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare); (c) per un qualunque reato non colposo perseguibile d’ufficio, con applicazione della pena alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno;
(III) non deve esser stato emesso nei loro confronti un decreto che disponga il giudizio o un decreto che disponga il giudizio immediato in relazione a delitti di criminalità organizzata e reati contro la pubblica amministrazione, senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva.
L’amministratore, in relazione al quale dovessero venire meno i requisiti statutari o di legge nel corso del mandato, deve darne immediatamente comunicazione al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione verifica nella prima riunione utile e comunque entro 15 giorni la mancanza dei requisiti. Nel caso in cui la verifica sia positiva, l’amministratore decade dalla carica.
I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi, sino all’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.
Ogni amministratore può essere revocato da chi lo ha nominato. Il Consiglio di Amministrazione ha il dovere di informare i Fondatori, i Partecipanti e l’organo di controllo di gravi inadempimenti posti in essere da un amministratore. I Fondatori, con decisione assunta a maggioranza calcolata per teste, possono revocare per giusta causa l’amministratore, anche se nominato dai Partecipanti.
Il membro del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.
Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più Consiglieri, si deve provvedere alla sostituzione nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma. Il sostituto così nominato resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.
Qualora il numero dei consiglieri sia inferiore a tre il Consiglio si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente Statuto.
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, provvede a:
– programmare l’attività nel rispetto del principio di economicità;
– deliberare il consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria al consuntivo annuale;
– deliberare sull’accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull’acquisto e la vendita di immobili e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
– approvare il programma per la raccolta fondi;
– determinare i criteri in base ai quali i soggetti di cui all’art. 14 possono divenire Partecipanti e procedere alla relativa ammissione ed esclusione;
– individuare le aree di attività della Fondazione;
– deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali, Fondazioni o Associazioni;
– eventualmente, nominare il Segretario Generale della Fondazione determinandone i compiti, durata, natura dell’incarico ed eventuale compenso;
– eleggere, nel proprio seno, il Presidente della Fondazione;
– nominare i componenti del Comitato di indirizzo Scientifico;
– deliberare, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, le modifiche dello Statuto;
– conferire incarichi speciali a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
– assumere e licenziare il personale dipendente determinandone l’inquadramento giuridico e il trattamento economico;
– deliberare, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, lo scioglimento dell’Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto;
– adottare eventuali regolamenti per il funzionamento della Fondazione;
– svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.
Qualora ne ravvisi l’opportunità, il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti oppure ad un Comitato Esecutivo composto da tre membri, tra cui il Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. I delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e all’Organo di controllo, con periodicità almeno trimestrale, in merito alle funzioni ad essi delegate.
Art. 19) Convocazione e quorum
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un’ora di distanza da questa.
Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Tanto in prima quanto in seconda convocazione la riunione è valida purché sia presente la maggioranza dei membri nominati dai Fondatori.
In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.
È ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l’utilizzo di mezzi di telecomunicazione a condizione:
– che sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
– che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
– che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, con possibilità di visionare, ricevere o trasmettere documentazione sempre in tempo reale.
Le deliberazioni sono adottate validamente con il voto favorevole della maggioranza dei membri nominati dai Fondatori, salvo che non sia previsto un quorum più elevato dal presente Statuto.
I verbali delle deliberazioni del Consiglio dovranno essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro verbali e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Verbalizzante.
I consiglieri hanno l’obbligo di dare notizia agli altri consiglieri e all’organo di controllo di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Fondazione, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata; se si tratta di organo delegato, deve altresì astenersi dal compiere l’operazione, investendo della stessa l’organo collegiale.
Art. 20) Il Presidente e il Vice Presidente
Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è scelto, così come il Vice Presidente, dai Fondatori tra i consiglieri da essi nominati.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente.
In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
Art. 21) Il Segretario Generale
Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario Generale, stabilendone la natura, l’oggetto, la durata dell’incarico e l’eventuale compenso.
Il Segretario Generale, se nominato, è responsabile operativo della Fondazione.
Egli, in particolare:
– provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
– propone al Consiglio di Amministrazione l’adozione di regolamenti per il funzionamento della Fondazione;
– dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente.
Il Segretario Generale partecipa, senza diritto di voto se non è consigliere, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
In mancanza del Segretario Generale, i relativi compiti spettano al Presidente della Fondazione.
Art. 22) Il Comitato di Indirizzo Scientifico
Il Comitato è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti, ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio, e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione. Ai componenti del Comitato si applica, in quanto compatibile, l’art. 2382 del codice civile.
Il Comitato svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e il Segretario Generale della Fondazione se nominato, una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti culturali-scientifici-sociali ed umanitari delle singole manifestazioni di rilevante importanza.
I membri del Comitato durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. L’incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze ordinarie.
Il Comitato è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione.
Alle riunioni del Comitato partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Generale.
Art. 23) Organo di Controllo e Revisione
I Fondatori nominano l’Organo di Controllo. Nei casi previsti dalla legge i Fondatori possono nominare un Revisore legale dei conti iscritto nell’apposito registro.
L’Organo di Controllo può essere:
– monocratico, nominato dalla maggioranza dei Fondatori, calcolata per teste; o
– collegiale, composto da tre membri, ciascuno nominato da un Fondatore. In tal caso, i Fondatori provvedono a nominare il Presidente dell’organo di controllo con decisione assunta a maggioranza, calcolata per teste.
I componenti dell’Organo di Controllo sono scelti tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Legali.
I Fondatori determinano all’atto della nomina il compenso annuale dei componenti l’Organo di Controllo, per tutta la durata del loro incarico.
I membri dell’Organo di Controllo rimangono in carica per tre esercizi e possono essere rieletti. Possono essere revocati, solo per giusta causa, dai Fondatori.
Le dimissioni dei componenti l’Organo di Controllo sono valide solo se presentate in forma scritta e producono effetto dalla data di ricevimento presso la Fondazione.
Il componente dell’organo collegiale che, senza giustificato motivo, non partecipi a due riunioni consecutive del Collegio, decade dall’ufficio.
Ai componenti dell’Organo di Controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile.
Se nel corso del mandato viene a mancare un componente dell’organo di controllo, i Fondatori devono provvedere alla sostituzione secondo le modalità prescritte dallo statuto per la nomina. Nel caso di organo collegiale, i nuovi nominati restano in carica fino alla scadenza del Collegio.
L’Organo di Controllo:
– vigila sull’osservanza della legge, dello statuto, di eventuali regolamenti interni e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
– vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
– vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
– monitora l’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione;
– esercita il monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;
– attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del Codice del Terzo Settore;
– riferisce ai Fondatori e ai Partecipanti su fatti che costituiscono gravi irregolarità nella gestione;
– esercita la revisione legale dei conti ed effettua verifiche di cassa, salvo nel caso in cui sia nominato il Revisore legale dei conti;
– esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposita relazione sul conto consuntivo;
– può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente se l’organo è collegiale, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L’Organo di Controllo è tenuto a presentare una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione contestualmente alla discussione del bilancio consuntivo.
I membri dell’Organo di Controllo sono tenuti all’osservanza del segreto d’ufficio nei confronti di qualsiasi persona.
L’incarico di membro dell’Organo di Controllo è incompatibile con ogni altro incarico nell’ambito della Fondazione.
I componenti l’Organo di Controllo hanno il dovere di assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. I membri che non assistono, senza giustificato motivo, a due adunanze consecutive del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo decadono dall’incarico.
Qualora l’Organo di Controllo sia pluripersonale esso si riunisce nella sede della Fondazione. Il Collegio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti l’Organo e delibera a maggioranza dei presenti. Di ciascuna adunanza, decisione o accertamento è riportato apposito verbale nel Libro delle adunanze delle decisioni dell’Organo di Controllo. È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
CAPO III
Esercizio Finanziario e Scioglimento
Art. 24) Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 25) Gestione Finanziaria
Entro il termine dell’esercizio finanziario il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo ed entro il 30 giugno successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso, entrambi predisposti dal Direttore Generale o, in mancanza, dal Presidente della Fondazione. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l’approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 settembre. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.
Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la normativa vigente.
È vietata qualsiasi forma di distribuzione indiretta di avanzi di gestione.
Gli eventuali avanzi di gestione devono essere, obbligatoriamente, reinvestiti nelle attività istituzionali.
Art. 26) Scioglimento della Fondazione
Lo scioglimento della Fondazione avviene per delibera del Consiglio di Amministrazione.
In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, che nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, ad altri enti del Terzo settore, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45 del Codice del Terzo Settore.
Art. 27) Clausola compromissoria
Qualunque controversia insorga tra gli Organi della Fondazione o tra i membri degli Organi della Fondazione e la Fondazione, in dipendenza dell’esecuzione o interpretazione dello Statuto o della normativa applicabile e possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale. La disciplina dell’arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Roma.
L’arbitrato si svolge nel Comune di Roma. Le spese dell’arbitrato seguono la soccombenza.
Art. 28) Norma di Rinvio
Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nel Codice del Terzo Settore.